PREMESSO CHE:

  • Medicina24ore, Brand dell’azienda FOOD ITALIANO s.r.l. si occupa, direttamente o tramite soggetti delegati, tra l’altro, della vendita all’ingrosso e al dettaglio, di prodotti quali Dispositivi Medici, integratori alimentari, sport nutrition, nutraceutica e prodotti per il benessere del corpo;
  • nell’ambito di quest’ultima attività, Medicina24ore, Brand dell’azienda FOOD ITALIANO s.r.l. desidera avvalersi della collaborazione di soggetti indipendenti nel settore al fine di promuovere la vendita di tali prodotti;

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse sono parte integrante ed imprescindibile del presente accordo.

ARTICOLO 2 – ATTIVITA’

Il Collaboratore svolgerà l’incarico secondo lo schema contrattuale del Contratto d’Opera (art. 2222 Codice civile) in autonomia operativa e senza vincolo di subordinazione.

Nella logica di autonomia e libertà di forme e modalità che caratterizzano il presente accordo, secondo quanto previsto dagli artt. 2222 e seguenti C.c, il Collaboratore gestirà in piena autonomia i propri orari di lavoro, senza alcun vincolo né alcuna quantità minima di ore da dedicare all’attività.

L’attività consiste nel contattare, attraverso ogni mezzo idoneo alla corretta e chiara proposizione del prodotto offerto, clienti interessati all’acquisto dei prodotti Medicina24ore, Brand dell’azienda FOOD ITALIANO s.r.l. o a consigliare l’acquisto.

Il Collaboratore comunicherà a Medicina24ore, Brand dell’azienda FOOD ITALIANO s.r.l. l’interesse dei soggetti contattati, raccoglierà gli ordini e Medicina24ore, Brand dell’azienda FOOD ITALIANO s.r.l. provvederà a stipulare il contratto e/o evadere gli ordini di questi soggetti.

Il Collaboratore potrà adoperarsi al fine di facilitare la comunicazione tra Medicina24ore, Brand dell’azienda FOOD ITALIANO s.r.l. ed i potenziali clienti, organizzando, se il Collaboratore lo riterrà opportuno, incontri e visite in loco, facilitando la firma dell’accordo;

Il Collaboratore potrà mantenere i rapporti col potenziale cliente, finalizzati ad una migliore comunicazione tra Medicina24ore, Brand dell’azienda FOOD ITALIANO s.r.l. e quest’ultimo.

La chiusura dell’affare e la firma di qualsiasi accordo, spetterà in ogni caso a Medicina24ore, Brand dell’azienda FOOD ITALIANO s.r.l., dovendosi pertanto escludere alcun tipo di rappresentanza diretta o mandato da parte della società a favore del Collaboratore, a concludere contratti per suo conto o in suo nome, salvo che si tratti di clienti diretti.

L’attività dei Collaboratori potrà rivolgersi tanto a clienti finali (cd. Business to Client) quanto ad altre attività di carattere commerciale (cd. Business to Business).

Medicina24ore, Brand dell’azienda FOOD ITALIANO s.r.l., se necessario al fine della conclusione di uno o più specifici affari, potrà fornire al Collaboratore materiale pubblicitario o divulgativo, da presentare ai potenziali clienti.

Al Collaboratore potrà essere richiesto di effettuare in prima persona lo studio dell’efficacia e la validazione dei prodotti ed il ritiro delle analisi statistiche.

Il presente accordo richiama le condizioni standard di vendita di Medicina24ore, Brand dell’azienda FOOD ITALIANO s.r.l. presenti sul sito www.medicina24ore.it (a titolo esemplificativo e non esaustivo: listini prezzi all’utente finale, listini prezzi ai venditori, tempi e modalità di consegna ecc…). Qualsiasi condizione alternativa che si discosti da quanto previsto da tali condizioni dovrà essere previamente discussa tra le Parti ed autorizzata in forma scritta.

Il collaboratore è consapevole dell’importanza dell’aggiornamento formativo e dell’organizzazione del lavoro per la buona riuscita dell’attività svolta.

A tal proposito, il Collaboratore acconsente a prendere parte ad i corsi di formazione periodici volti alla costante conoscenza del prodotto proposto, oltre ad acconsentire alla redazione, su base settimanale, di un report delle attività svolte e/o delle vendite effettuate.

ARTICOLO 3 – COMPENSI

Nell’ambito delle attività di seguito riportate, il Collaboratore avrà diritto al seguente trattamento economico a titolo di compenso:

  • Medicina24ore, Brand dell’azienda FOOD ITALIANO s.r.l. riconoscerà al Collaboratore un compenso in percentuale, a titolo di commissione, sul fatturato (al netto dell’IVA), generato da Medicina24ore, Brand dell’azienda FOOD ITALIANO s.r.l. attraverso l’attività promozionale svolta dal Collaboratore.
  • Le effettive modalità di versamento del compenso saranno stabilite di comune accordo tra le Parti, purché i pagamenti siano tracciabili.

    ARTICOLO 4 – DURATA

    Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dal flag sulle condizioni ed ha la durata di 12 mesi a far data dalla sua firma.

    Le parti potranno recedere dal presente accordo attraverso comunicazione da comunicarsi entro 60 giorni tramite pec o raccomandata a/r..

    In assenza di tale comunicazione, il contratto dovrà intendersi automaticamente rinnovato di anno in anno.

    ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEL COLLABORATORE

    Nello svolgimento del presente incarico, il Collaboratore si obbliga ad uniformarsi ai principi di diligenza, buona fede, correttezza e trasparenza.

    Per qualsiasi violazione di suddetti principi che arrechi danno alla società, quest’ultima avrà diritto a richiedere un risarcimento.

    ARTICOLO 6 – PRIVACY

    Il Collaboratore tratterà i dati personali dei soggetti contattati in osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 101/2018.

    Il Collaboratore terrà in ogni caso indenne Medicina24ore, Brand dell’azienda FOOD ITALIANO s.r.l. per qualsiasi rimostranza o pretesa di terze parti causata dall’inosservanza di quanto previsto al primo paragrafo.

    Medicina24ore, Brand dell’azienda FOOD ITALIANO s.r.l. tratterà col medesimo riguardo i dati personali dei potenziali clienti, una volta trasmessi dal Collaboratore.

    Le Parti si impegnano a trattare i dati personali provenienti da terze parti unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo, previa informativa ad hoc.

ARTICOLO 7 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra di loro in pendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, la controversia, sarà risolta del Tribunale di Parma.

Il presente Accordo, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura delle Parti in egual misura, è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte richiedente.

ARTICOLO 8 – CONTRAENTI INDIPENDENTI

Il rapporto delle Parti stabilito dal presente contratto è quello di contraenti indipendenti. Nulla in questo accordo può essere interpretato per creare qualsiasi altro rapporto tra le Parti.

Salvo quanto esplicitamente stabilito nel presente accordo, nessuna delle Parti avrà alcun diritto, potere o autorità di assumere, creare o sostenere alcuna spesa, responsabilità o obbligo, espresso o implicito, per conto dell’altra Parte.

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